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Le groupe NTET est leader en Italie et en Europe dans la conception, la production et la commercialisation de solutions et de systèmes innovants pour les secteurs de l’industrie des télécommunications, de l'énergie, des transports de masse, de l'automobile et du génie civil​

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NTET GROUP

Whistleblowing 

(D.Lgs. 24/2023)


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Il Whistleblowing è un sistema di segnalazione da parte di un dipendente o di un terzo interessato di un’organizzazione pubblica o privata (il “Segnalante”), di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui sia venuto a conoscenza, utilizzando canali sicuri e indipendenti per tutelare la propria identità, essendo messo al riparo da eventuali ritorsioni e
discriminazioni, conseguenti la segnalazione.


È provvisto, dunque, di un importante strumento di tutela previsto a favore dei soggetti segnalanti, contro eventuali forme di ritorsione e altre conseguenze negative.


Tra le «violazioni» si evidenziano le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, nonché gli illeciti riferiti a molteplici settori quali, a titolo non esaustivo, gli appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei
trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, oltre ad altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei casi precedenti.

 

LA DIRETTIVA UE 2019/1937 E IL DLGS 24/2023
Il Whistleblowing è disciplinato in Italia dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, in vigore dal 30 marzo 2023 con effetti a partire dal 15 luglio o dal 17 dicembre, a seconda delle tipologie delle organizzazioni che lo devono
attuare.


Il D.Lgs. 24/2023 sostituisce ed abroga la previgente Legge 30 novembre 2017, n. 179.
 

I soggetti obbligati


«Soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico
servizio, le società a controllo pubblico e le società in-house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.


«Soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del
settore pubblico, i quali:
1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta;

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cinquanta (in pratica, chiunque abbia adottato un Modello 231).

 

I soggetti tutelati
Il D.Lgs. 24/2023 elenca le persone (fisiche) segnalanti a cui è possibile applicare le misure di
protezione previste nel Decreto.


A titolo di esempio, si citano:


• i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
• i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
• i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
• i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
• gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
• i facilitatori;
• le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
• i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.


La tutela è garantita anche quando: il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
 

I soggetti tutelati sono:


• Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
• Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
• Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
• Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante,denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
• Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)).
• Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
 

Per maggiori informazioni si rimanda alla procedura aziendale POLICY DI GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI.

 

Canali di segnalazione
 

NTET ha aggiornato, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, il proprio canale di segnalazione interna, ampliandolo, oltre che alle violazioni già considerate del Modello 231, anche alle ulteriori violazioni della legislazione nazionale e dell'Unione Europea, indicate dallo stesso D.Lgs. 24/2023. Il suddetto canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. 

 

Oltre al canale aziendale è possibile far ricorso a un canale esterno, istituito presso l’ANAC (l’Autorità Nazionale Anticorruzione), in alcuni casi specifici:
• nel caso in cui nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante non sia stato attivato o non sia conforme il canale di segnalazione interno;
• qualora sia già stata presentata una segnalazione interna non processata o con provvedimento finale negativo;
• se il segnalante ha fondati motivi di temere possibili ritorsioni, in caso di segnalazione ai canali interni;
• se il segnalante ritiene che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Qualora il segnalante ritenesse inefficaci ai sensi di Legge le risposte di entrambi i canali sopracitati o ritenesse che il loro utilizzo possa costituire un grave pericolo per sé stesso o per la sicurezza nazionale, può ricorrere alla divulgazione pubblica.

 

Requisiti di chi gestisce le segnalazioni
La gestione del canale di segnalazione è stata affidata an soggetto esterno garantendo due requisiti:
1. Autonomia
2. Specifica formazione e competenza
Nome e Cognome: Ciro Alessio Strazzeri.

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